Aqua Traiana e Aqua Paola, 1608

Istromento con cui il Duca Virginio Orsini dona a Paolo V varie acque del territorio di Bracciano da condurvi in Roma, e la camera a titolo di prezzo promette pagare al D. Orsini

[…] Mons.ri Capponi nostro Tesoriere Generale, Ottavio Estense Tassoni Commendatore di San Spirito, e di Giulio Monterentio Commissario della nostra Camera. Avendoci D. Virginio Orsino Duca di Bracciano offerto di donare, o di vendere per quel prezzo, che vorremo Noi, acciò posiamo condurre a Roma alcune dell’acque ad esso per ragion di pieno Dominio, come egli asserisce spettanti, e pertinente quali scaturiscono, o scorrono per il suo stato di Bracciano quelle cioè delle quali si è trattato, e nel modo, che si è concluso in alcuni capitoli, e convenzioni, patti, e condizioni fermati da Noi, e per Noi da Mons.re Ottavio Tassoni Estense, e altri Deputati, e dal D. Virginio, avendo Noi deliberato, e dichiarato di volerle per vero, e giusto prezzo di dette acque deli Condotti vecchi, che egli ci da il Jus servitutis, che si impone al suo territorio, e stato, e delli danni, che per tal cagione patirà, et in somma in ricompensa, e rimunerazione della donazione, che egli ci fa dare, e donare scudi venticinquemila, e dovendosi sopra tutto questo negocio far pubblico istromento; Però ogni volta, che egli per pubblico istromento in autentica forma vendi, o doni, cedi, e concedi liberamente a favore nostro, e della nostra camera l’acqua, che dallo stato di Bracciano, et altri luoghi di detto D. Virginio abbiamo deliberato far condurre a Roma, che faranno espresse nelli detti capitoli fatti quali vogliamo che s’inserishino nell’istromento dela donazione da farsi con tutte le sue raggioni sopra le dett’acque, e loro derivazione, servizi, et aquedotti antichi e moderni, voi in nome nostro e della nostra Camera e della Fabrica delli detti condotti per vedere giusto prezzo di dette acque, e de condotti vecchi che egli ci da e che sono nel suo stato di Bracciano et in ricompensa di tal donazione, e cessione, e per qualunque danno che per tal conto potesse patire darete e assegnerete e donarete donazione irrevocbile che si dice fare inter vivo scudi venticinquemila di moneta al detto D. Virginio e suoi eredi e successori da pagarseli subito che saranno condotte le dette acque a Roma, et al più longo fra tre anni, ancorchè non fossero condotte, siccome noi d’adesso per allora quando averà suddetta vendizione, donazione, cessione concessione diamo, doniamo et assegnamo nel detto modo la detta somma di denari facendone a maggior cautela pubblico istromento con le dichiarazioni, convenzioni e patto con esso D. Viriginio stabiliti, e meglio da stabilirsi e obbligando per l’osservanza del contratto e di quello in esso converrete, e prometterete tutti li beni, ragione della nostra Camera, et entrate di essa nella più ampla forma, et in sperie l’istesse acque delle quali si contratta solamente però che la specialità alle generealità non abbia a derogare ne per il contrario con dichiarazioni che in caso che non si pagassero detti venticinquemila scudi al detto D. Virginio nel modo detto possa ritenere le delle acque, e s’intenda rimasto, ancorchè fossero condotte a Roma, e rimanga il dominio della metà di esse al medesimo D. Virginio, a quelle possa di propria autorià vendere in Roma à chi le piacesse, o convertirla in proprii comodi, non intendendo noi in tal caso che se seguita la condizione, ne d’aver accettato, e d’accettare tal donazione, se non in detto modo per la detta parte, e con le sopradette condizioni, e cautele, alle quali aggiongerete altre clausole, e cautele opportune che tale à mente nostra, e d’adesso noi approviamo, e confermiamo pienamente tutto quello da voi sarà promeso, fatto et eseguito, e volgiamo che detta vendizione, donazione, e l’istromento da fargli come detto sopra, e tutte le cose contenute in esso vogliano, et abbino il loro effetto, esecuzione e vigore senza altra insinuazione sotto scrizione, e solennità de statuti, o leggi communi, e basti anco fatto avanti a un notaro, e due testimoni solamente, et ancorchè non siano fatte, assesse, e registrabile in Camera, derogando noi alla costituzione di Pio IV nostro predecessore de registrandio super reformatione Camera, et à  qualsivoglia altre costituzioni et ordinazioni Apostolichem statuti etiam di Roma , leggi etiam Imperiali, Privileggi, usistili, e consuetudini, e tutte altre cose, che facessero in contrario anco per clausole derogatorie di derogatorie, avendo il tenore di esse per eespresso, et inferto nella presente. Dto nel nostro Palazzo di Monte Cavallo li 11 d’Agosto 1608 […]
Capitoli e convenzioni da stabilirsi con l’Ecc.za Sig. Don Virginio Orsini per conto dell’acqua di Bracciano.
1. che il Sig. D. Virginio da, e concede à nostro signore, e suoi successori, e ministri sopra cio deputati l’acqua delle mole vecchie di Bracciano, l’acqua della Vigna Orsina quella di Venere il primo rio, et il secondo rio vicino a Trivignano, non vendute fin’ora dagli architetti, e non misurate;
2.: che l’acque del rio delle Cisterne, l’acqua che serve alle mole di Bracciano, alla Vigna Grande che sono Fiore matrice, e caresti o se altro vi fosse, dell’acqua dell’Orsina oncie 6, quella del Rello(?) vicino all’Orsina quella che si trova vicino à Vicarello verso Bracciano, quella del Rio delle Donne, e lìacqua di Vallageni(?), devine tutte restare interamente libere al Sig.r D. Virginio, e nel suo stato per potersene servire nel modo, e dove gli bisogni senza poterne mai per alcun tempo ricevere alcuna molestia, ò difficoltà;
3. che il detto Sig.re dà facoltà alli detti ministri, che per spazio di trenta metri possino cercare per la tenuta di Vicarello, territorio di Trivignano, delli Anguillara, di Galera, per la tenuta di Monte Maria grande, Monte Maria poccola, e della Storta luoghi dello stato di Sua Ecc.a se trovino altre acque, come si crede che ve ne siano, e trovandole inconduttarle insieme con le altre sopradette, e da detto tempo in là non se ne possa più cercare;
4o che circa li danni, che occoreranno farsi per dove passerà il condotto, se saranno nelli terreni di Sua Ecc.za non se li devi cosa alcuna, ma se sarano nelli terreni de privati, ò fuori sudditi tagliandoseli  vigne, oliveti, arboreti, case, ò altro, da che veramente, et effettualmente ricevino danno gli si debba pagare tutti li danni, che ricevessino, e siano tenuti, et obligati à dare il passo libero.
5 che circa li danni manuali, ò con bestiami, che per tal occasione si faranno casualmente nelli beni, ò di S.E., ò delli privati, non si possa dà S.E., ò suoi ministri esigere, se non l’emenda del danno, ma non la pena, e quanto alli studiosi il dano, e la pena.
6. Che sua Ecc.za prometta per se e suuoi successori, che non sarà mai per alcun tempo fatto, ne dato dà loro, ò di loro ordine alcun danno alli condotti, ò all’acque acque condottate in essi, ne pur minimo, altrimenti siano tenuti a rifarli del proprio, e quanto alli suddetti, ò altri che danneggiassero detti condoti, et aque nel suo stato, che S. Ecc. za, e suoi successori siano obligati à castigarli severamente, come richiede la qualità del delitto, e se averanno beni nel suo stato necessitarli a rifare ogni danno, oltre al cstigo.
7 che li ministri presenti, e futuri di Sua Santità e deputati che saranno di tempo in tempo pssin secondo il bisogno andare a far risarcire detti condotti, e S. Ecc.za sia obligata per se, e suoi successori prestar pazienza in perpetuo, e possino, anzi debbino pigliar per tal effetto per il suo stato adesso, e quando sarà di bisogno viveri, pascolo, legna, et altre materie, ò robbe, purchè rispetto alli viveri non possa seguirne alcun patimento alli luoghi, ò ali suddetti, e stato di S. Ecc.za, e con pagare il prezzo giusto, e conveniente tanto per quello che pigliassero, quanto per quello che guastassero, ò danneggiassero.
Ottavo che per la terra di Trivignano si diano sei, ò otto oncie d’acqua di quella che si troverà di nuovo intorno à Trivignano, e che si è insegnata, e concessa di sopra, et altre tanta per la terra dll’Anguillara, et all’Osteria della Storta non s’impedisca il commodo di potere attingere di detta acqua dalla gola, ò bocca di pozzo, che si vede esserci stata anticamente, ed esserci, con dichiarazione, e condizione, che nessuno per dette cause, ò condotta futura possa lavorare in detti condotti, ò pur toccarli, ma ciò solo deva lasciarli fare alli ministri e deputati à ciò da Nro Signore, quali possino nel modo, che più li parrà acconciare detti condotti, dove daranno l’acqua per Trivignano, a per l’Anguillara,  e per il detto pozzo alla storta, e con dichiarazione ancora che quella acqua, che vi domanda all’Anguillara, et alla Storta si lasci, se però si vedrà che possa darsi senza sospetto, che ne sia per seguir maggior danno à detti condotti, ò nel modo che si daranno le 6 oncie all’Orsina, e le otto à Trivignano, la (…)gnizione, e determinazione di che dipenda dal giudizio, e libero arbitrio di sua santità, ò di monsig.re Tassone Commendator di San Spirito, quali possino non lasciar acqua di detti due luoghi, se giudicheranno non si poter far senza detto sospetto, ò in detto modo.
Decimo che per far detto lavoro Sua Santità, ò suoi ministri si vagliano degli huomoni dello stato di Sua Ecc.za, di quelli però che vorranno favorirla per il medesimo prezzo, che vorrano servir gl’altri.
Undecimo, che in Roma sia data gratis à detto Sig.re di dett’acqua per li due suoi Palazzo oncie…, che si veda l’istromento del prezzo che fu dato per l’acqua Felice al Sig.re Martio Colonna, e altrettanta somma deva liberamente pagarsi à S. Ecc.za subito, che sia condotta l’acqua à Roma, et al più longo sia tre anni, ancorche non fosse condotta.
12. Sua Ecc.za si risetva poter proporre ogni altro interesse à N.ro Sig.re, edomandare ogn’altra cosa, che gl’occorrese, e si compiace, e vuole che dipenda dall’arbitrio di Sua Santità il concederli, ò nò ciò che gli occorresse domandargli, poichè à sicuro per la buona mente di Sua Beatitudine di potere ottenere ogn’onesta domanda Virginio Orsino.
[…]

(ASO IF4)

Autrice: Elena Felluca

ultima modifica: 16 gennaio 2014

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